Ti sei mai chiesto qual'è la differenza tra Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)? Scopriamola insieme.
DPI e DPC: quali sono le differenze e gli obiettivi
Gerarchia sulla priorità di utilizzo tra DPI e DPC
Formazione per i Dispositivi di Protezione DPI e DPC
DPI e DPC: quali sono le differenze e gli obiettivi
Prima di parlare di differenze, partiamo dal concetto base di "Dispositivo di Protezione". Con il termine "Dispositivi di Protezione" si fa riferimento a tutti quegli strumenti, attrezzature o provvedimenti che riducono, per quanto possibile, l'esposizione ai rischi e che tutelano la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La differenza chiave tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) risiede nel numero di individui che tali dispositivi hanno il compito di proteggere.
I DPI hanno come obiettivo la salvaguardia dell'integrità di un singolo operatore e troviamo dispositivi come:
- caschi;
- scarpe antinfortunistiche;
- maschere anti gas;
- occhiali di sicurezza;
- cuffie anti rumore;
- guanti protettivi;
- gilet alta visibilità;
- tuta protettiva;
- imbracatura
- moschettoni
- ecc...
I DPC invece, sono soluzioni tecniche che mirano a garantire e tutelare la sicurezza di più persone che operano in una specifica area di lavoro. Tra questi troviamo:
- parapetti;
- segnaletica di sicurezza;
- sistemi di allarme antincendio;
- schermature anti rumore;
- sistemi di ventilazione e aspirazione;
- porte tagliafuoco;
- reti di sicurezza;
- sistemi di sterilizzazione;
- ponteggi;
- cappe per rischio chimico e biologico;
- ecc...
Un'altra differenza, ma non meno importante è che per i DPC, diversamente dai DPI, non è presente una normativa specifica di prodotto a cui fare riferimento. Pertanto non è possibile applicare su di essi il marchio CE.
Gerarchia sulla priorità di utilizzo tra DPI e DPC
l'Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce in modo chiaro il principio della priorità dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI), sancendo che quest'ultimi debbano sottostare a tale logica gerarchica.
Anche l'art 75 riporta che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Infine l'art 111 statuisce nei lavori in quota, la priorità dei DPC rispetto ai DPI a meno che sussista una situazione di natura particolare dove le misure collettive possono essere sostituite temporaneamente da misure di protezione individuale.
Riassumendo, in scala gerarchica l'utilizzo dei DPI è subordinato all'adozione di misure di protezione collettiva (DPC), alla preventiva valutazione dei rischi e all'adozione di misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Formazione per i Dispositivi di Protezione DPI e DPC
Nonostante la normativa preveda la necessità di formazione e addestramento specifico per l'uso adeguato dei DPI, non fornisce indicazioni esplicite riguardo ai DPC. Tuttavia, ciò non implica che non esista un percorso formativo per i DPC.
Sicurlive Group organizza e offre corsi di formazione e addestramento dedicati alle aziende e privati che necessitano di tale preparazione.