DPI e DPC: che differenze ci sono?

DPI e DPC: che differenze ci sono?

Ti sei mai chiesto qual'è la differenza tra Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)? Scopriamola insieme.


DPI e DPC: quali sono le differenze e gli obiettivi

Gerarchia sulla priorità di utilizzo tra DPI e DPC

Formazione per i Dispositivi di Protezione DPI e DPC




DPI e DPC: quali sono le differenze e gli obiettivi 


Prima di parlare di differenze, partiamo dal concetto base di "Dispositivo di Protezione". Con il termine "Dispositivi di Protezione" si fa riferimento a tutti quegli strumenti, attrezzature o provvedimenti che riducono, per quanto possibile, l'esposizione ai rischi e che tutelano la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La differenza chiave tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) risiede nel numero di individui che tali dispositivi hanno il compito di proteggere.


I DPI hanno come obiettivo la salvaguardia dell'integrità di un singolo operatore e troviamo dispositivi come:

  • caschi;
  • scarpe antinfortunistiche;
  • maschere anti gas;
  • occhiali di sicurezza;
  • cuffie anti rumore;
  • guanti protettivi;
  • gilet alta visibilità;
  • tuta protettiva;
  • imbracatura
  • moschettoni
  • ecc...


I DPC invece, sono soluzioni tecniche che mirano a garantire e tutelare la sicurezza di più persone che operano in una specifica area di lavoro. Tra questi troviamo:

  • parapetti;
  • segnaletica di sicurezza;
  • sistemi di allarme antincendio;
  • schermature anti rumore;
  • sistemi di ventilazione e aspirazione;
  • porte tagliafuoco;
  • reti di sicurezza;
  • sistemi di sterilizzazione;
  • ponteggi;
  • cappe per rischio chimico e biologico;
  • ecc...


Un'altra differenza, ma non meno importante è che per i DPC, diversamente dai DPI, non è presente una normativa specifica di prodotto a cui fare riferimento. Pertanto non è possibile applicare su di essi il marchio CE.


Gerarchia sulla priorità di utilizzo tra DPI e DPC


l'Art. 15 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce in modo chiaro il principio della priorità dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI), sancendo che quest'ultimi debbano sottostare a tale logica gerarchica. 

Anche l'art 75 riporta che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Infine l'art 111 statuisce nei lavori in quota, la priorità dei DPC rispetto ai DPI a meno che sussista una situazione di natura particolare dove le misure collettive possono essere sostituite temporaneamente da misure di protezione individuale.

Riassumendo, in scala gerarchica l'utilizzo dei DPI è subordinato all'adozione di misure di protezione collettiva (DPC), alla preventiva valutazione dei rischi e all'adozione di misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.


Formazione per i Dispositivi di Protezione DPI e DPC


Nonostante la normativa preveda la necessità di formazione e addestramento specifico per l'uso adeguato dei DPI, non fornisce indicazioni esplicite riguardo ai DPC. Tuttavia, ciò non implica che non esista un percorso formativo per i DPC

Sicurlive Group organizza e offre corsi di formazione e addestramento dedicati alle aziende e privati che necessitano di tale preparazione.


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